Cass. Ord. n. 2894 del 7 febbraio 2020 - La "soggettività giuridica" del trust

9 Settembre 2020

Il contribuito commenta la recente ordinanza, n. 2894 del 7 febbraio 2020, con la quale la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'annullamento di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di donazione relativo all’anno 2013. Tale avviso era stato notificato al solo trust e non al trustee, tanto che in via preliminare la Corte ha ribadito che il ricorso proposto nei confronti di un trust in persona del suo legale rappresentante, “rappresenta un difetto strutturale che può essere sanato esclusivamente con la costituzione del trustee in quanto il trust non è un ente dotato di personalità giuridica”. Ed è proprio sulla “soggettività giuridica” che la questione risulta essere controversa.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal trust per l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di donazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, la CTR della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, affermava che il trust non può essere considerato soggetto passivo in quanto tale (“in relazione all’atto di segregazione patrimoniale costituente vincolo di destinazione”), di conseguenza il presupposto impositivo si realizza in capo al trustee del trust, unico soggetto titolare di diritti sul patrimonio conferito.

Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, come unico motivo ex art. 360 c.p.c., c.1 n. 3, la violazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), perché la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto il Trust privo di soggettività giuridica ai fini dell’applicazione delle imposte.

La Suprema Corte, in linea con il proprio orientamento ormai consolidato, in merito alla soggettività del trust rammenta che:

“l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolati di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi” (Cass. Sez. 3 Sent. n. 19376 del 3/8/2017).

Per quanto attiene alla notifica del titolo esecutivo nei confronti del solo trust, invece, afferma che:

“il pignoramento dei beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee e non di quest’ultimo, è illegittimo, in quanto il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell’esecuzione, nell’ambito della verifica in ordine all’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva, può disporre d’ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva” (Cass. Sez. 3 Sent. n. 2043 del 27/01/2017).

Alla luce di tutto quanto sopra, è possibile concludere che il Trust non sia un ente dotato di personalità giuridica, ma esclusivamente un insieme di beni destinati ad un fine determinato e intestati formalmente al Trustee. Quest’ultimo insieme ai beneficiari, è il titolare delle obbligazioni giuridiche, e quindi anche tributarie riferibili al trust, nonché unica persona di riferimento nei confronti dei terzi.

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