Normativa ATAD - D.Lgs n. 142 del 2018 - Il requisito della prevalenza

1 Settembre 2020

Il D. Lgs. n. 142/2018, in vigore dal 12 gennaio 2019, ha recepito la Direttiva Comunitaria 2016/1164 (ATAD 1), apportando alcune modifiche al T.U.I.R., tra le quali il nuovo articolo 162-bis, introdotto dall’art. 12 del suddetto D. Lgs..

L’art. 162-bis del T.U.I.R. individua due categorie di soggetti:

1) gli intermediari Finanziari; e

2) le società di partecipazione non finanziarie e simili.

Le Società di partecipazione non finanziarie esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, sono le così dette “Holding Industriali”.

Fino al 12 gennaio 2019 per individuare la “prevalenza dell’esercizio dell’attività di assunzione di partecipazioni” dovevano sussistere contemporaneamente due requisiti:

  • attività finanziarie superiori al 50% delle attività totali;
  • ricavi finanziari superiori al 50% dei ricavi totali.

Dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 142/2018, invece, si ritiene sussistente l’elemento della “prevalenza” quando, in base ai dati del bilancio relativo all’ultimo esercizio, l’ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali attivi intercorrenti coi soggetti partecipati, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

Per “Altri elementi patrimoniali attivi intercorrenti coi soggetti partecipati” si intendono i crediti finanziari che la società vanta nei confronti delle proprie partecipate e le eventuali garanzie personali rilasciate a favore delle stesse. La somma di tali elementi e del valore delle partecipazioni, come detto, deve superare il 50% del valore dell’attivo patrimoniale perché si verifichi il requisito della “prevalenza”.

Questa variazione nel criterio di accertamento della “prevalenza” ha fatto sì che molte più società possano essere annoverate nella categoria delle “Holding di partecipazione” e più specificamente nella sotto categoria delle “Holding Miste”.

Il metodo di accertamento vigente prima della riforma in esame, infatti, risultava maggiormente restrittivo, in quanto mentre il primo dei due requisiti richiesti (attività finanziarie superiori al 50% delle attività totali) ricorreva con una certa frequenza, molto più raramente sussisteva in contemporanea anche il secondo relativo ai ricavi.

I soggetti che rientrano nell’ambito delle “Holding Miste”, quindi, non hanno come oggetto principale lo svolgimento dell’attività di Holding, che figura invece come secondario, tuttavia possiedono i requisiti richiesti dalla legge per essere considerate “Holding di partecipazione”. Le società di partecipazione non finanziarie, in esame, oltre alle novità fiscali e non previste dalla normativa in questione, sono soggette all’obbligo di effettuare le “Comunicazioni all’Anagrafe dei Rapporti” e, in alcuni casi particolari, anche le “Comunicazioni FATCA e CRS”.

Pertanto, entro 30 giorni dalla data prevista per l’assemblea di approvazione del bilancio riferito all’ultimo esercizio, verificata la sussistenza dell’elemento della “prevalenza”, la società è tenuta ad effettuare l’iscrizione al SID, che è il sistema di interscambio necessario per le comunicazioni.

La prima “Comunicazione all’Anagrafe dei Rapporti” deve avvenire entro un mese dall’approvazione del bilancio.

Per le comunicazioni FATCA e CRS, in caso si abbiano i requisiti, invece, la scadenza prevista è il 30 giugno di ogni anno.

Le verifiche in merito alla ricorrenza dell’elemento della “prevalenza dell’esercizio dell’attività di assunzione di partecipazioni” andranno effettuate ogni anno sempre sulla base dell’attivo patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio.

Nel caso in cui la Società non rientri più nella categoria delle “Holding Miste”, a causa del venir meno del requisito della prevalenza sarà necessario effettuare le dovute comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, tale circostanza non preclude comunque la possibilità di riacquisire la qualifica a conclusione degli esercizi successivi.

Le comunicazioni appena menzionate possono essere eseguite dalla società direttamente, acquistando i necessari programmi, oppure possono essere date in outsourcing ad una società fiduciaria.

 

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