L’intrasferibilità del diritto di prelazione tra coeredi: la Cassazione ribadisce la natura personalissima del retratto successorio

31 Luglio 2026

Con l’ordinanza n. 33716 del 23 dicembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul concorso tra la prelazione agraria ex art. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 817, e il retratto successorio disciplinato dall’art. 732 c.c. La decisione si segnala per aver ribadito, con nettezza argomentativa, che il diritto di prelazione tra coeredi riveste natura personalissima: esso compete ai soli originari coeredi, è intrasmissibile tanto inter vivos quanto mortis causa e si estingue allorché la quota fuoriesca dalla cerchia dei primi successori del de cuius.

La questione si inscrive in un ambito dogmatico di perdurante attualità, ove la sovrapposizione tra fattispecie prelatizie di diversa matrice genera significative incertezze applicative in sede di circolazione delle quote ereditarie.

Il caso

La controversia trae origine da una complessa vicenda successoria avente ad oggetto quote di proprietà di un terreno agricolo.

Il fondo era pervenuto per successione ereditaria, in parti uguali, ai cinque figli dell’originaria proprietaria deceduta. Tra i coeredi vi erano, tra gli altri, Tizio, Caio e Sempronia. A seguito del decesso di quest’ultima, avvenuto il 19 marzo 1982, la relativa quota ereditaria era stata acquisita dal coniuge e dai figli Mevio e Filano. Successivamente, il 25 maggio 1996, decedeva anche il coniuge di Sempronia, con la conseguenza che la quota già spettante ai genitori risultava interamente devoluta ai figli Mevio e Filano.

In seguito, questi ultimi trasferivano a Tizio, loro zio e già coerede dell’originaria successione, la quota pari a 18/90 del terreno, corrispondente a quella già appartenuta alla madre Sempronia. Caio, coltivatore diretto proprietario di un fondo confinante con quello oggetto di trasferimento, rivendicava il diritto di prelazione agraria ai sensi dell’art. 7 della L. n. 817/1971, esercitando conseguentemente l’azione di riscatto sulla quota alienata.

Tizio si opponeva alla pretesa, sostenendo l’applicabilità dell’art. 732 c.c. e la conseguente prevalenza della prelazione ereditaria, in quanto anch’egli partecipante alla comunione ereditaria originatasi con la successione della de cuius.

Il Tribunale di Verona, in primo grado, accoglieva la tesi difensiva di Tizio, ritenendo prevalente il retratto successorio rispetto alla prelazione agraria. Diversamente, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 13/2022, riformava integralmente la decisione di prime cure, escludendo la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 732 c.c. e riconoscendo in favore di Caio il diritto di prelazione agraria e il conseguente diritto di riscatto. Avverso tale pronuncia Tizio proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi di impugnazione.

La pronuncia

La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello di Venezia e offrendo un'analisi approfondita della natura giuridica del diritto di prelazione tra coeredi ex art. 732 c.c., con particolare riferimento alla sua trasmissibilità in caso di alienazioni successive di quote ereditarie.

Il nucleo argomentativo della pronuncia ruota attorno alla natura personalissima del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. La Corte ribadisce, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamando Cass. n. 4277/2012, n. 1654/2019, n. 5374/1993, n. 4925/1980, n. 309/1974), che tale diritto è inerente alla qualità di coerede e non alla quota in quanto tale. Ne discende che esso non è suscettibile di trasferirsi – né dal lato attivo né da quello passivo – ai successivi titolari delle quote ereditarie.

La ratio di tale impostazione è individuata nell'interesse all'allontanamento di terzi dalla comunione ereditaria: laddove la prelazione circolasse con la quota, qualsiasi acquirente di una quota ereditaria diverrebbe a propria volta titolare del diritto, in una catena potenzialmente illimitata che finirebbe per neutralizzare la funzione stessa dell'istituto. Al contrario, quando la quota fuoriesce – per atto inter vivos – dalla cerchia degli originari successori del de cuius, i diritti di prelazione e di riscatto si estinguono definitivamente.

Con l'ulteriore conseguenza che essendo un diritto personale è intrasmissibile e non può circolare neppure per successione a causa di morte dato che la successione mortis causa non riguarda le situazioni giuridiche intrasmissibili, patrimoniali o non patrimoniali che siano. In questo senso, pertanto, l'erede del coerede è un estraneo in ordine alla fattispecie di cui all'art 732 c.c., poiché la qualità di coerede rilevante ai fini dell’esercizio della prelazione successoria può essere riconosciuta esclusivamente a coloro che partecipano direttamente alla comunione ereditaria originatasi con l’apertura della successione.

Nel caso di specie, gli alienanti Mevio e Filano non rivestivano la qualità di originari coeredi della comunione ereditaria apertasi alla morte della de cuius, essendo subentrati nella titolarità della quota per il tramite della madre Sempronia, a sua volta originaria coerede. La cessione in favore di Tizio non poteva, dunque, essere assoggettata al retratto successorio. La Corte precisa, altresì, che è irrilevante la circostanza per cui l’acquirente Tizio fosse egli stesso originario coerede: l’art. 732 c.c., quale deroga eccezionale al principio di libera alienabilità della quota sancito dall’art. 1103 c.c., va interpretato in senso rigorosamente letterale e non può operare da o verso soggetti che non rivestano la qualità di primi coeredi.

Conclusioni

L’ordinanza in commento conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto di prelazione previsto dall’art. 732 c.c. ha natura strettamente personale ed è inscindibilmente connesso alla qualità di originario coerede. Da tale qualificazione discende la sua intrasmissibilità, sia inter vivos sia mortis causa, nonché l’impossibilità di estenderne l’ambito applicativo agli aventi causa dei primi successori del de cuius. La pronuncia valorizza la funzione dell’istituto quale strumento di tutela della comunione ereditaria originaria, evitando che esso si trasformi in un vincolo destinato a seguire indefinitamente le vicende circolatorie della quota.

Si tratta quindi di un approdo ermeneutico che, oltre a garantire coerenza sistematica, contribuisce a delimitare con maggiore certezza i rapporti tra retratto successorio e altre ipotesi di prelazione legale.

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