Patto di famiglia: niente esenzione se il disponente conserva il controllo effettivo

17 Luglio 2026

Con la Risposta n. 143/2026, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, ai fini dell'esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per i patti di famiglia, non è sufficiente il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto. Occorre che il beneficiario acquisisca un controllo effettivo e sostanziale dell’impresa. Laddove invece il disponente mantenga prerogative tali da condizionare la gestione societaria, l’agevolazione di cui all’art. 3, co. 4-ter del TUSD non può trovare applicazione.

La fattispecie

L’istante è socio unico di una società che esercita, sia attività di holding, sia attività di gestione e valorizzazione immobiliare. Il contribuente rappresenta di voler realizzare un progressivo passaggio generazionale a favore del figlio, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’impresa.

Lo strumento individuato per l’operazione è il patto di famiglia ex art. 768-bis c.c., articolato secondo il seguente schema: trasferimento della nuda proprietà delle partecipazioni al figlio, pari al 95% del capitale sociale, con usufrutto vitalizio riservato al padre, e attribuzione del diritto di voto al nudo proprietario tramite apposita convenzione ex art. 2352 c.c. In conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4-ter, del TUSD, il figlio assumerebbe inoltre l’impegno a conservare il controllo della società per almeno cinque anni.

Contestualmente, tuttavia, lo statuto sarebbe modificato per riservare al disponente una serie di diritti particolari, ai sensi dell'art. 2468 c.c., tra cui: il diritto di essere nominato amministratore (e presidente del CdA, ove presente); il diritto di rappresentare la società ed esprimere il voto nelle assemblee delle partecipate chiamate a deliberare, tra l’altro, su nomine degli organi sociali, revoche e operazioni straordinarie; il diritto di esprimere il proprio gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni da parte degli altri soci. A ciò si aggiunge la previsione di un quorum rafforzato del 96% per modificare tali clausole statutarie.

L’istante chiede quindi all’Agenzia delle Entrate se il trasferimento possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per i trasferimenti d’azienda e di partecipazioni effettuati nell’ambito di un patto di famiglia.

La tesi del contribuente

Nella prospettiva del contribuente, il requisito richiesto dall’art. 3, comma 4-ter, del TUSD sarebbe, nella specie, soddisfatto.

Con riferimento alle società di capitali, infatti, la norma richiede esclusivamente che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. Poiché il figlio riceverebbe il 95% dei diritti di voto esercitabili in assemblea, il controllo di diritto risulterebbe formalmente trasferito e l’esenzione dovrebbe quindi trovare applicazione.

Per l’Agenzia il controllo deve essere effettivo, non soltanto formale

L’Agenzia delle Entrate non condivide l’impostazione e ribadisce un principio ormai consolidato nella propria prassi: il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto non è, di per sé, sufficiente a integrare il requisito del controllo richiesto dalla norma agevolativa. Ai fini dell’esenzione, occorre verificare se il beneficiario sia concretamente in grado di esercitare il potere decisionale riconducibile al controllo di diritto, influenzando in modo effettivo le deliberazioni assembleari ordinarie e la gestione della società.

L’Agenzia richiama, sul punto, le recenti Risposte n. 109 e n. 115 del 2026, nelle quali aveva già evidenziato la necessità di valutare gli assetti di governance, nonché l’ordinanza della Cassazione n. 6616/2026, secondo cui il controllo rilevante ai sensi dell’art. 2359 c.c. presuppone la concreta capacità di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie.

Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia ritiene che i diritti particolari attribuiti al padre, mediante integrazione dello statuto, siano incompatibili con la ratio della disposizione agevolativa.

Ed infatti, sebbene il figlio acquisisca formalmente il 95% dei diritti di voto, il disponente continuerebbe a mantenere un ruolo determinante nella gestione societaria. Particolarmente significativa è la previsione che attribuisce al padre-istante il diritto di essere nominato amministratore della holding e delle società partecipate, prerogativa ulteriormente rafforzata dal quorum (96%) necessario per modificare la relativa clausola statutaria: il figlio, pur titolare del 95% dei voti, non sarebbe in grado di rimuovere autonomamente tale assetto.

Secondo l’Agenzia, tali elementi impediscono di ritenere realizzato un passaggio effettivo del controllo in favore del beneficiario e dimostrano, per converso, come il disponente continui a esercitare un’influenza sostanziale e decisiva sulla gestione societaria.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia nega l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il patto di famiglia prospettato e prospetta l’assoggettamento a imposta di donazione in misura ordinaria.

Un monito per i contribuenti: attenzione ai poteri riservati al disponente

La Risposta in commento si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, teso a valorizzare una nozione sostanziale di controllo, coerente con la finalità dell’art. 3, comma 4-ter, del TUSD, ossia quella di favorire il reale trasferimento dell'impresa e assicurare, per l’effetto, la continuità aziendale.

Il messaggio dell’Agenzia appare chiaro: il passaggio generazionale non può esaurirsi in un trasferimento meramente formale delle partecipazioni. Per beneficiare dell’esenzione è necessario che il successore acquisisca una reale capacità di indirizzo dell’impresa. Ne consegue che, nella strutturazione di patti di famiglia, una particolare attenzione dovrà essere riservata agli assetti di governance e alle clausole statutarie, giacché prerogative che lasciano al disponente poteri di influenza rilevanti possono essere ritenute incompatibili con un effettivo trasferimento del controllo e, conseguentemente, precludere l’accesso al beneficio fiscale.

M.A.G.

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