Conferimento e successiva donazione di partecipazioni: quando il vantaggio fiscale non diventa abuso

29 Aprile 2026

Con la Risposta n. 42/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che una riorganizzazione societaria articolata nel conferimento di partecipazioni in una holding in regime di realizzo controllato e successiva donazione della nuda proprietà delle quote ai figli, pur generando un indebito risparmio fiscale in termini di minore imposta di donazione, non integra abuso del diritto se sostenuta da valide ragioni economiche extrafiscali quali la gestione unitaria e il passaggio generazionale. L’Amministrazione, quindi, ribadisce la necessità della compresenza di tutti i presupposti di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000 ai fini della qualificazione abusiva dell’operazione.

Il caso

Con la Risposta ad interpello n. 42/2026, l’Agenzia delle Entrate esamina, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), la possibile qualificazione abusiva di un’articolata operazione di riorganizzazione societaria.

Nel caso di specie, gli istanti – due fratelli, titolari in misura paritetica del capitale sociale della società Alfa e, congiuntamente al padre, partecipi di un’ulteriore società Beta – rappresentano un progetto di riorganizzazione strutturato in due fasi.

In una prima fase, è prevista la costituzione di una società holding “Newco S.r.l.”, nella quale conferire integralmente le partecipazioni detenute nelle società operative, avvalendosi del regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, c. 2 del TUIR.

In una seconda fase, il padre intende trasferire ai figli, mediante atto di donazione, la nuda proprietà delle partecipazioni nella holding, con applicazione del regime ordinario di cui all’art. 16 del TUSD.

Secondo quanto rappresentato dagli istanti, l’operazione è finalizzata, da un lato, a conseguire una gestione unitaria e accentrata delle partecipazioni societarie e, dall’altro, a realizzare un ordinato passaggio generazionale, anche mediante l’adozione di assetti statutari idonei a prevenire e comporre eventuali conflitti tra soci.

La tesi del contribuente

Gli istanti ritengono che la complessiva operazione descritta non sia suscettibile di integrare una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.

In particolare, essi rappresentano come la riorganizzazione prospettata sia sorretta da un insieme articolato di finalità extrafiscali, tra loro coerenti e non marginali, riconducibili, in primo luogo, all’esigenza di razionalizzare l’assetto partecipativo del gruppo mediante la concentrazione delle partecipazioni in una holding idonea a consentire una gestione unitaria, accentrata e più efficiente delle società operative. A tale profilo si affianca l’obiettivo di ottimizzare la gestione dei flussi finanziari infragruppo e di rafforzare il coordinamento strategico, anche in un’ottica di maggiore flessibilità nelle scelte di investimento e disinvestimento.

Ulteriore finalità dichiarata attiene alla prevenzione di possibili situazioni di conflittualità tra soci, attraverso l’adozione, in sede statutaria, di strumenti di governance e meccanismi di composizione delle controversie idonei a garantire stabilità e continuità nella gestione dell’impresa. In tale contesto si inserisce, altresì, la pianificazione del passaggio generazionale, perseguita mediante il trasferimento anticipato della nuda proprietà delle partecipazioni ai discendenti, con riserva di usufrutto in capo al disponente, al fine di assicurare una transizione graduale e ordinata degli assetti proprietari e di governo.

Secondo la prospettazione dei contribuenti, le suddette esigenze integrano pienamente le valide ragioni extrafiscali non marginali cui fa riferimento l’art. 10-bis, c. 4, dello Statuto dei diritti del contribuente, risultando idonee a giustificare il ricorso agli strumenti giuridici individuati e ad escludere la configurabilità di un disegno essenzialmente volto al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.

Sotto il profilo tributario, gli istanti evidenziano, inoltre, che il conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato, ai sensi dell’art. 177, c. 2 del TUIR, non integra un meccanismo di neutralità fiscale in senso assoluto, in quanto, al ricorrere di determinate condizioni, può determinare l’emersione di plusvalenze imponibili. Tale circostanza, a loro avviso, depone ulteriormente nel senso dell’assenza di un indebito risparmio d’imposta quale elemento esclusivo o prevalente dell’operazione.

Con riferimento alla successiva donazione della nuda proprietà delle partecipazioni nella holding, i contribuenti sottolineano come il coordinamento tra la disciplina del realizzo controllato e le regole di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni consenta una corretta e coerente valorizzazione delle partecipazioni trasferite, senza generare, di per sé, effetti distorsivi o vantaggi fiscali indebiti.

Alla luce di tali considerazioni, gli istanti concludono nel senso che l’operazione debba essere qualificata quale legittima espressione della libertà di scelta tra diverse opzioni negoziali e regimi fiscali offerti dall’ordinamento, non potendo la stessa essere riqualificata in termini abusivi in assenza della compresenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 10-bis dello Statuto del contribuente.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate procede all’esame della fattispecie prospettata alla luce dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto delineati dall’art. 10-bis della L. 212/2000, verificando, in particolare, la sussistenza nell’ordine, di: (i) un vantaggio fiscale indebito, (ii) l’assenza di sostanza economica dell’operazione e (iii) l’essenzialità del vantaggio fiscale rispetto agli altri effetti perseguiti.

Sotto un primo profilo, l’Amministrazione finanziaria rileva come la sequenza negoziale prospettata – articolata nel conferimento delle partecipazioni in regime di realizzo controllato ai sensi dell’art. 177, c. 2 del TUIR e nella successiva donazione della nuda proprietà delle partecipazioni nella holding – sia idonea a determinare un risparmio d’imposta ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, tale risparmio discende dalla circostanza che la base imponibile della donazione viene a essere parametrata al valore fiscale delle partecipazioni nella holding, risultante all’esito del conferimento, e risulta, pertanto, inferiore rispetto a quella che si sarebbe determinata in ipotesi di trasferimento diretto delle partecipazioni originarie nelle società operative. Tale effetto viene qualificato dall’Agenzia quale vantaggio fiscale “indebito”, in quanto non coerente con la ratio dell’art. 16 del TUSD, disposizione volta a garantire una determinazione della base imponibile che sia quanto più possibile aderente alla reale capacità contributiva espressa dal trasferimento.

Ciò nondimeno, l’analisi dell’Amministrazione non si arresta alla mera individuazione del vantaggio fiscale, ma si estende alla verifica del requisito dell’assenza di sostanza economica. Sul punto, l’Agenzia riconosce che l’operazione nel suo complesso è idonea a produrre effetti giuridici ed economici apprezzabili e ulteriori rispetto al mero conseguimento di un risparmio d’imposta. In particolare, viene valorizzata la creazione di una struttura di gruppo mediante la costituzione di una holding funzionale alla concentrazione e alla gestione unitaria delle partecipazioni, all’ottimizzazione dei flussi finanziari e al coordinamento delle scelte strategiche. Parimenti rilevante è la finalità di realizzare un ordinato passaggio generazionale, attraverso strumenti idonei a garantire continuità gestionale e stabilità degli assetti proprietari.

In tale prospettiva, l’Agenzia evidenzia come la costituzione della holding non si esaurisca in un mero passaggio intermedio privo di autonoma giustificazione economica, ma rappresenti uno strumento organizzativo dotato di una propria funzionalità, non integralmente sostituibile mediante operazioni alternative, quali la donazione diretta delle partecipazioni nelle società operative. Ne deriva che l’operazione non può qualificarsi come priva di sostanza economica, in quanto sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali, coerenti con l’attività imprenditoriale e con le esigenze di governance del gruppo.

Alla luce di tali considerazioni, difettando uno dei presupposti essenziali richiesti dall’art. 10-bis, segnatamente, l’assenza di sostanza economica, l’Agenzia esclude la configurabilità dell’abuso del diritto, con conseguente legittimità della fattispecie rappresentata.

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