La recente sentenza della Corte di Cassazione del 26 febbraio 2026, n. 4376, chiarisce che una riorganizzazione societaria può integrare un patto di famiglia quando è finalizzata al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni ai discendenti, con il coinvolgimento del coniuge e dei legittimari, la previsione di eventuali conguagli e il rispetto della forma dell’atto pubblico, richiesta a pena di nullità. In tale prospettiva, l’operazione è diretta ad assicurare la continuità dell’impresa familiare, indipendentemente dal fatto che i figli, come nel caso di specie, siano già soci. Il caso La vicenda prende le mosse dai rapporti patrimoniali e societari interni a un nucleo familiare titolare di due compagini societarie tra loro funzionalmente collegate: una prima società operante nel settore della produzione di mobili, e una seconda società, proprietaria degli immobili e degli impianti utilizzati dalla prima per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Sotto il profilo partecipativo, i genitori e i figli detenevano complessivamente il 76,50% del capitale sociale della società operativa, mentre il restante 23,50% risultava intestato a uno zio. Quanto all’immobiliare, l’intero patrimonio sociale faceva capo ai figli A.A. e B.B., con A.A. in qualità di socio accomandatario. In tale contesto, in data 5 agosto 2008, i membri della famiglia sottoscrivevano un accordo, successivamente modificato e integrato da due transazioni, volto a ridefinire l’assetto dei rapporti societari e patrimoniali interni al gruppo familiare. Secondo il programma negoziale delineato, il figlio A.A. avrebbe proseguito l’attività imprenditoriale attraverso la società operativa, mentre gli altri fratelli avrebbero conservato/conseguito la partecipazione nell’immobiliare. A compensazione dell’uscita di A.A. dall’immobiliare, era previsto il trasferimento in suo favore di alcuni beni mediante un’operazione di scissione societaria, mentre gli immobili restavano nella titolarità della società immobiliare ed erano concessi in locazione alla società operativa. Nel corso degli anni successivi, l’operativa veniva dichiarata fallita e l’immobiliare veniva ammessa al passivo fallimentare per un credito di rilevante entità. Parallelamente, insorgevano contestazioni in ordine all’adempimento degli accordi intercorsi, anche con specifico riferimento al mancato rilascio degli immobili. Nel 2014, l’immobiliare e gli altri componenti della famiglia convenivano A.A. in giudizio, chiedendo l’adempimento degli obblighi assunti con l’accordo del 2008 e con le successive transazioni, nonché il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto degli impegni concordati. A.A., a sua volta, eccepiva la nullità dell’accordo del 2008, qualificandolo come patto di famiglia privo della forma richiesta dall’art. 768 ter c.c., in quanto non stipulato per atto pubblico. In primo grado, gli accordi venivano dichiarati nulli; tuttavia, in appello, la decisione veniva integralmente riformata. La Corte d’Appello di Trento, infatti, riteneva gli accordi validi e vincolanti, ne escludeva la riconducibilità allo schema del patto di famiglia e accertava l’esistenza di rilevanti obbligazioni economiche a carico di A.A., negandogli altresì il diritto alla liquidazione della quota societaria. Esaminato il ricorso, i giudici di legittimità hanno infine cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d’Appello di Trento per un nuovo esame. La pronuncia La Corte di Cassazione muove dal dettato dell’articolo 768 bis c.c., che definisce il patto di famiglia come “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti“. La finalità dell’istituto consiste nel perseguire la continuità dell’impresa, garantendo stabilità all’operazione. Ciò comporta la sua qualificazione, nell’ambito dell’ordinamento, quale negozio in deroga al divieto di patti successori (art. 458 c.c.), mediante il quale il disponente (imprenditore) realizza, in certa misura, un’anticipazione degli effetti successori, seppur limitatamente al complesso aziendale o alla quota di esso oggetto di disposizione. A tal fine, la legge impone la partecipazione al negozio del coniuge e di “tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’ imprenditore” (art. 768 quater c.c.), con la previsione di meccanismi di compensazione (in denaro o in natura) a favore dei non assegnatari, con esclusione degli istituti della collazione e riduzione. La rilevanza e complessità dell’operazione, la componente di liberalità e, in definitiva, lo scopo perseguito di disporre di una rilevante parte del patrimonio dell’imprenditore quando ancora costui è in vita, ha indotto il legislatore a imporre la forma solenne dell’atto pubblico, a pena di nullità (art. 768 ter c.c.). Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Trento aveva escluso la configurabilità di un patto di famiglia, ritenendo che l’operazione si risolvesse in una mera dismissione gratuita di partecipazioni a favore di figli già soci, senza un effettivo trasferimento qualificato né obblighi compensativi. La Corte di Cassazione ritiene non corretta, sul piano giuridico, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale e ricorda che il patto di famiglia richiede tre presupposti essenziali: (i) il trasferimento, anche solo parziale, dell’azienda o di partecipazioni societarie in favore di uno o più discendenti; (ii) la partecipazione al contratto del coniuge e di tutti i soggetti che sarebbero legittimari al momento dell’apertura della successione; (iii) l’obbligo, per gli assegnatari, di liquidare agli altri legittimari – salvo rinuncia – la quota loro spettante, anche mediante attribuzioni in natura, secondo i criteri degli artt. 536 e ss. c.c. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l’accordo fosse diretto a ridisegnare l’assetto proprietario e ad assicurare la prosecuzione dell’impresa in capo ai figli, senza che rilevi in senso contrario né la preesistente qualità di soci dei discendenti, né il fatto che i conguagli sono stati realizzati tramite atti di liberalità. L’operazione, infatti, appare articolata in una pluralità di strumenti (trasferimenti, donazioni, scissione societaria, attribuzioni patrimoniali e diritti a favore dei genitori), coerenti con la logica del patto di famiglia. La sentenza impugnata viene pertanto censurata per non aver adeguatamente considerato tali elementi, con rinvio al giudice di merito. Conclusioni La pronuncia in esame valorizza la sostanza economico‑giuridica delle operazioni societarie rispetto al dato meramente formale, ampliando l’ambito applicativo del patto di famiglia e incidendo in modo significativo sui profili di validità e sui requisiti formali delle operazioni stesse. Ne deriva l’esigenza di una rinnovata attenzione nella strutturazione delle riorganizzazioni societarie in ambito familiare, dalle quali dipende non solo la corretta pianificazione del passaggio generazionale, ma anche la stabilità degli assetti patrimoniali e la continuità dell’impresa.