Fondo patrimoniale e debiti d’impresa: la crisi dell’attività economica esclude l’interesse della famiglia – Corte d’Appello di Roma, 20 marzo 2026

13 Aprile 2026

La Corte d’Appello di Roma affronta il tema dell’aggressione dei beni conferiti in fondo patrimoniale in relazione a debiti derivanti da attività imprenditoriale, precisando i confini della nozione di “bisogni della famiglia”. In particolare, la decisione esclude che debiti contratti per sostenere un’impresa strutturalmente in perdita possano ritenersi funzionali a tali bisogni, valorizzando il profilo della concreta utilità economica dell’attività.

Il caso

La vicenda trae origine dall’esecuzione forzata promossa da un istituto bancario nei confronti di due coniugi, i quali avevano prestato fideiussione per debiti sorti nell’ambito di un’impresa familiare. A seguito dell’inadempimento, la banca ha proceduto ad aggredire alcuni beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale.

I coniugi hanno quindi reagito proponendo opposizione all’esecuzione, sostenendo che tali beni non potessero essere sottoposti ad espropriazione ai sensi dell’art. 170 c.c., in quanto le obbligazioni garantite non erano state contratte per soddisfare i bisogni della famiglia.

Il Tribunale di Tivoli ha accolto l’opposizione, ritenendo dimostrata l’estraneità dei debiti rispetto alle esigenze del nucleo familiare. Avverso tale decisione, la banca ha proposto appello.

La Corte d’Appello

La Corte d’Appello di Roma conferma il recente orientamento che interpreta in senso ampio la nozione di “bisogni della famiglia”, includendovi anche le obbligazioni derivanti dall’attività lavorativa o imprenditoriale dei coniugi. Tale impostazione, tuttavia, non può essere applicata in modo automatico e richiede una verifica concreta del nesso tra il debito e le esigenze familiari.

In questa prospettiva, il Collegio ribadisce il riparto dell’onere della prova: spetta innanzitutto al debitore dimostrare che l’obbligazione è estranea ai bisogni della famiglia e che questa estraneità era nota al creditore; solo una volta fornita tale prova, incombe sul creditore l’onere di dimostrare il contrario.

Nel caso di specie, i giudici ritengono che i coniugi abbiano assolto tale onere, evidenziando come i debiti fossero stati contratti al fine di fronteggiare la crisi di un’impresa familiare che, nel tempo, non aveva mai prodotto utili. Da questo dato la Corte desume l’assenza di un effettivo collegamento funzionale tra l’attività economica e i bisogni della famiglia, affermando un principio di particolare rilievo: un’impresa strutturalmente in perdita non può considerarsi idonea a soddisfare tali bisogni.

Quanto, infine, alla conoscenza da parte del creditore dell’estraneità del debito, la Corte ritiene che essa possa essere provata anche per presunzioni, valorizzando in particolare la natura stessa della fideiussione. Il creditore, specie se istituto bancario, come nel caso di specie, è normalmente in grado di conoscere la destinazione del finanziamento e il contesto economico dell’operazione. Ne consegue che tali elementi possono fondare una presunzione di consapevolezza circa l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia.

Osservazioni

La pronuncia si segnala per il tentativo di definire la nozione di “bisogni della famiglia”, sottraendola a letture eccessivamente estensive che finirebbero per svuotare di contenuto la funzione del fondo patrimoniale.

Se è vero che l’attività lavorativa o imprenditoriale dei coniugi costituisce, in via generale, uno strumento di sostentamento del nucleo familiare, è altrettanto vero che tale collegamento deve essere valutato in concreto.

La Corte introduce, in questa prospettiva, un criterio di tipo funzionale ed economico: l’attività deve essere idonea — almeno potenzialmente — a generare utilità per la famiglia.

Quando, invece, l’impresa si trovi in una situazione di crisi strutturale e non abbia mai prodotto utili, viene meno tale nesso di strumentalità, con la conseguenza che i debiti contratti per sostenerla non possono gravare sul fondo patrimoniale.

La decisione appare rilevante nella misura in cui evita che il fondo patrimoniale venga esposto al rischio d’impresa, trasformandosi in una garanzia generalizzata per obbligazioni che, in realtà, non presentano alcuna utilità per la famiglia.

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