Liberalità e cessioni entro il quinquennio: applicazione della disciplina antielusiva in caso di trust estero interposto

6 Marzo 2026

Abstract

Con la Risposta n. 17 del 23 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’applicazione della norma antielusiva di cui all’art. 16, comma 1, L. 383/2001 alla cessione infra-quinquennale di quote di S.r.l. ricevute per distribuzione da un trust svizzero. Qualificando il trust in esame come fiscalmente interposto rispetto alla disponente, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che, in caso di cessione delle quote da parte del beneficiario prima del decorso di cinque anni dalla distribuzione, la plusvalenza deve essere tassata in Italia come se la disponente avesse ceduto direttamente tali partecipazioni.

Il caso

La vicenda esaminata dall’Agenzia riguarda un cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera, titolare di una partecipazione pari al 60% del capitale di una S.r.l. italiana, il cui principale asset è costituito da un immobile situato sul territorio nazionale. Il restante 40% è detenuto dalla sorella dell’istante, fiscalmente residente in Italia.

In origine l’intera partecipazione societaria era detenuta dalla madre dell’istante, la quale, nel 2020, nell’ambito di una dichiarata strategia di pianificazione successoria, aveva conferito la nuda proprietà delle quote, unitamente ai diritti di voto relativi al 100% delle partecipazioni, in un trust di diritto svizzero, discrezionale e irrevocabile. Beneficiari del trust erano i due figli e i rispettivi discendenti.

Ritenuta inefficiente la struttura fiduciaria, nel 2022 il trust è stato sciolto e la nuda proprietà delle partecipazioni societarie attribuita per il 60% all’istante e per il 40% alla sorella. Contestualmente, l’istante ha assunto l’impegno a mantenere il controllo della società per almeno cinque anni, invocando l’agevolazione prevista per il passaggio generazionale di cui all’art. 3, comma 4-ter del D.lgs. n. 346/1990. Nel 2024, a seguito del decesso della madre, l’istante e la sorella sono divenuti pieni proprietari delle rispettive quote per effetto del consolidamento dei diritti di usufrutto e di nuda proprietà.

In vista di una possibile cessione (della nuda proprietà) delle partecipazioni, l’istante sottopone all’Agenzia cinque quesiti, volti a chiarire:

  1. se la cessione della nuda proprietà delle partecipazioni nella S.r.l. rientri nell’ambito di applicazione della disposizione antielusiva di cui all’art. 16 comma 1 L. 383/2001;
  2. in subordine, se il trust possa considerarsi “interposto” nei suoi confronti;
  3. quale sia il dies a quo ai fini del computo del quinquennio di cui alla disposizione antielusiva (i.e. apporto in trust del 2020 o distribuzione avvenuta del 2022);
  4. se la disposizione antielusiva possa essere disapplicata, per assenza di disegno abusivo;
  5. in caso di applicazione della norma, chiede se “dante causa” possa essere considerato il trust.

Il parere dell’Agenzia

Al centro della questione vi è la disposizione contenuta nel citato articolo 16, comma 1, della L. 383/2001, di cui l’Agenzia delle Entrate offre una sintetica analisi. La norma, di chiaro presidio antielusivo, si fonda su una fictio iuris, prevedendo l’onere di pagamento dell’imposta sostitutiva sui capital gains, di cui all’art. 5 d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sul beneficiario della donazione, qualora si verifichi il presupposto della cessione entro i successivi cinque anni dalla donazione originaria. Il beneficiario, per l’effetto, sopporta l’onere impositivo come se l’atto gratuito non fosse mai intervenuto, tassando la plusvalenza secondo il valore storico riferibile al suo dante causa.

Il primo, fondamentale, chiarimento della risposta in commento riguarda proprio l’ambito di applicazione dell’art. 16 cit. L’Agenzia, rigettando la tesi prospettata dall’istante, riconduce la disposizione al perimetro del D.lgs. 461/1997 e dei “redditi diversi” ex articolo 67 TUIR, richiamando anche l’articolo 9, comma 5, TUIR per estendere la disciplina delle cessioni onerose agli atti che trasferiscono diritti reali di godimento. Ne consegue che anche la cessione della nuda proprietà di quote di S.r.l. rientra nell’ambito applicativo della disposizione antielusiva.

In ordine al secondo quesito, l’Agenzia compie un duplice passaggio: da un lato, nega che il trust fosse interposto nei confronti dell’istante, vista l’assenza di prove di una gestione eterodiretta da parte del medesimo; dall’altro lato, tuttavia, interpreta i poteri di veto e controllo conferiti all’istante nella veste di protector come uno strumento nelle mani della madre (disponente) per mantenere una indiretta influenza sull’asset conferito. Su tali basi, l’Agenzia conclude per l’interposizione ab origine del trust rispetto alla disponente.

Ritenendo, quindi, che l’apporto delle partecipazioni in trust non avrebbe realizzato alcuno spossessamento sostanziale, l’Agenzia afferma che il trasferimento rilevante ai fini dell’applicazione della norma antielusiva si sarebbe realizzato soltanto nel 2022, ossia al momento della distribuzione delle partecipazioni dal trust (rectius dalla madre) ai beneficiari.

L’Agenzia nega, inoltre, la possibilità di disapplicare l’art. 16 L. 383/2001, ritenendo che la struttura messa in atto (i.e. l’interposizione del trust svizzero, apporto della nuda proprietà delle quote di una società italiana, e la successiva distribuzione della nuda proprietà delle quote in esenzione dall’imposta di donazione) rientri nelle ipotesi che la norma intende presidiare.

Il quinto quesito viene assorbito dalle risposte precedenti: dal momento che il trust viene qualificato come fiscalmente interposto esso non potrebbe ritenersi “dante causa” del trasferimento rilevante ai fini dell’art. 16, c. 1 L. 383/2001. Considerando, quindi, la donazione effettuata dalla madre, residente in Italia, la plusvalenza viene conseguentemente attratta a imposizione in Italia, benché realizzata – formalmente – da un soggetto non residente (il trust).

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