Revocabilità del fondo patrimoniale per sopravvenienza di figli: esclusa la natura di donazione obnuziale (Cass. n. 1950/2026)

23 Febbraio 2026

Abstract

In materia di contratti, è revocabile per sopravvenienza di figli l’atto di costituzione e dotazione del fondo patrimoniale. Va esclusa pertanto l’applicazione della disciplina relativa alla donazione obnuziale quando l’atto intende contribuire ai bisogni di una famiglia già formata da anni.

Il caso

La vicenda ha avuto origine nel 2003, con atto di citazione proposto da A.A., nei confronti dei suoi zii B.B. e C.C. avanti al Tribunale di Macerata.

Nello specifico, A.A. ha costituito un fondo patrimoniale in loro favore, conferendo nello stesso tre immobili di sua proprietà allo scopo di per far fronte ai bisogni della loro famiglia, formatasi 35 anni prima.

Successivamente, A.A. ha scoperto che, in forza dell’atto notarile di costituzione del fondo, era stata altresì trasferita ai convenuti la proprietà dei beni vincolati al fondo; su tali immobili, infatti, il concessionario della riscossione, creditore dello zio B.B., aveva iscritto un’ipoteca per cartelle esattoriali non pagate.

L’attore ha dunque agito in giudizio chiedendo:

  • la nullità totale o parziale, limitatamente all’effetto traslativo della proprietà, dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale da lui istituito in favore dei convenuti;
  • in subordine, la nullità parziale della donazione dei tre immobili per mancata accettazione da parte dei donatari;
  • in via ulteriormente subordinata, la revoca parziale della donazione degli immobili per sopravvenienza di figli, atteso che nel 2001, pochi mesi dopo la costituzione del fondo, gli era nata una figlia.

Il Tribunale di Macerata con sentenza n. 396/2014, e successivamente la Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 456/2020, ha respinto la domanda di nullità dell’atto costitutivo, ravvisando l’effetto traslativo dell’atto pubblico di costituzione del fondo e l’applicabilità alla costituzione traslativa delle norme sulla donazione obnuziale e di conseguenza ha escluso la revocabilità per sopravvenienza dei figli ai sensi dell’art. 805 c.c.

A.A. ha quindi proposto impugnazione avanti alla Corte di Cassazione, contestando l’applicazione della disciplina della donazione obnuziale e di conseguenza l’irrevocabilità per sopravvenienza dei figli.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo erronea l’applicazione della disciplina della donazione obnuziale all’atto di costituzione del fondo.

La Corte, richiamando l’art. 785 c.c., ha posto in risalto la definizione della donazione obnuziale come “una donazione in vista di un futuro matrimonio”.

Nel caso in esame emerge chiaramente che il trasferimento a titolo gratuito dei beni non presentava i presupposti richiesti dalla norma difatti:

  • gli zii beneficiari erano sposati da 35 anni;
  • l’atto non conteneva alcun riferimento a un matrimonio futuro e non ancora concluso;
  • la causa dell’attribuzione era esclusivamente quella di contribuire ai bisogni della famiglia formatasi 35 anni addietro, senza presenza di figli minori.

Di conseguenza, la qualificazione e l’applicazione della disciplina operata dai giudici di merito è risultata incompatibile con i presupposti normativi.

La Cassazione ha infatti escluso la natura obnuziale e ha ritenuto che la costituzione del fondo patrimoniale integrasse un atto di liberalità e, come tale, soggetto alla disciplina della revocazione per sopravvenienza di figli ex art. 809 c.c..

Per tali motivi la Cassazione ha accolto il ricorso.

Osservazioni

La donazione, ai sensi dell’art. 769 c.c., è il contratto con il quale una parte arricchisce un’altra per spirito di liberalità, disponendo in suo favore di un diritto ovvero assumendo verso di essa un’obbligazione.

La donazione obnuziale è un tipo di donazione caratterizzata dal collegamento funzionale con un matrimonio futuro. L’art. 785 c.c. richiede infatti che la liberalità sia effettuata “in riguardo di un determinato matrimonio”, elemento necessario ai fini dell’attribuzione.

A tale donazione è applicabile, in via estensiva, la disciplina di cui agli artt. 769 ss. c.c., salvo la normativa particolare contenuta nell’art. 805 c.c., che sancisce la irrevocabilità per causa di ingratitudine, per sopravvenienza di figli delle donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Ne deriva che il motivo dell’attribuzione – la celebrazione del matrimonio – deve emergere in modo chiaro e testuale dall’atto, costituendo un requisito essenziale e insostituibile.

Nel caso di specie, infatti, mancano i presupposti di tale donazione:

  • non è sufficiente che l’attribuzione riguardi una “famiglia”;
  • non è sufficiente che l’atto sia destinato ai bisogni familiari;
  • non è possibile estendere analogicamente l’istituto a situazioni prive del riferimento al futuro matrimonio.

A tale proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere la costituzione del fondo patrimoniale, con lo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia, un atto a titolo gratuito, non sorretta da un dovere giuridico o morale (Cass n. 27178/2025) e in quanto tale soggetto alla disciplina della revocazione per sopravvenienza di figli ex art. 809 c.c.

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