Abstract La sentenza n. 23036 del 2023 della Corte di Cassazione, oggetto del presente commento, affronta il rapporto tra la rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario leso e/o pretermesso e la sua eventuale qualificazione come donazione indiretta. La questione si inserisce nel più ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa l’esistenza di atti, diversi dalla donazione disciplinata dall’articolo 769 c.c., attraverso i quali un soggetto può perseguire finalità di liberalità, qualora ricorrano i presupposti tipici della donazione: l’elemento oggettivo, costituito dall’arricchimento del donatario e dal corrispondente depauperamento del donante, e l’elemento soggettivo, rappresentato dallo spirito di liberalità. Il caso Il caso oggetto della pronuncia trae origine da una vicenda successoria in ambito familiare. Tizio, figlio naturale del de cuius Caio, conveniva in giudizio Mevia, figlia legittima dello stesso Caio, proponendo azione di riduzione dell’atto di donazione stipulato dal padre in favore di quest’ultima (l’ ”Atto di Donazione”), al fine di ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima. Con sentenza non definitiva n. 222/2007, il giudice di primo grado dichiarava aperta la successione di Caio e disponeva che i beni oggetto dell’Atto di Donazione dovessero essere imputati alla massa ereditaria. Successivamente, con sentenza n. 97/2011, il Tribunale accertava la lesione della quota di riserva spettante al legittimario Tizio in conseguenza dell’Atto di Donazione, disponendone la riduzione ai fini della reintegrazione della quota di legittima dello stesso. Avverso tale decisione, Tizio proponeva appello, chiedendo che nell’asse ereditario del padre fossero compresi anche ulteriori beni non considerati dal giudice di primo grado. In particolare, con il primo motivo di gravame, Tizio lamentava che il giudice di prime cure non avesse qualificato come donazione indiretta in favore di Mevia la rinuncia, da parte del de cuius, alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie della moglie, in base alle quali era stata istituita l’appellata erede universale, pretermettendo integralmente il coniuge. Con sentenza n. 1088/2017, la Corte d’Appello di Catania dichiarava infondato tale motivo, ritenendo insussistente, in capo al presunto donante, l’elemento del depauperamento necessario per la configurabilità di una liberalità indiretta. Contro tale decisione, Tizio proponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo. La pronuncia La pronuncia in esame analizza il rapporto tra la rinuncia all’azione di riduzione e la qualificazione della stessa come donazione indiretta. La Corte di Cassazione ha preliminarmente osservato che le donazioni indirette, disciplinate dall’art. 809 c.c., costituiscono liberalità derivanti da atti diversi dalla donazione di cui all’articolo 769 c.c., sottraendosi così al rigido formalismo richiesto per l’atto tipico di liberalità. Ai fini della loro validità è sufficiente il rispetto delle forme previste per il negozio giuridico effettivamente utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, nonché la sussistenza degli elementi essenziali: l’effettivo arricchimento del beneficiario, il corrispondente depauperamento del disponente e l’animus donandi. Nella ricognizione delle ipotesi più significative riconducibili alle donazioni indirette, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18725/2017) hanno annoverato la rinuncia ad un diritto, la quale, se posta in essere al fine di avvantaggiare un terzo, può integrare una donazione indiretta, a condizione che tra la rinuncia e l’arricchimento del beneficiario sussista un nesso di causalità diretto, ossia che l’arricchimento rientri nella normale sequenza causale originata dalla rinuncia stessa. Nel caso di specie, Caio, rinunciando all’esperimento dell’azione di riduzione, ometteva di esercitare un diritto potestativo liberamente disponibile che ha l’effetto di (i) accertare l’effettiva lesione della quota di legittima e, in caso di mancato esercizio, (ii) rendere definitive le attribuzioni patrimoniali compiute dal de cuius. Tuttavia, la Corte d’Appello di Catania riteneva che la rinuncia all’azione di riduzione da parte di Caio producesse esclusivamente l’effetto di precludere al medesimo la possibilità di impugnare il testamento della moglie, senza incidere sulla consistenza del proprio patrimonio in favore della figlia. In tal senso, la Corte aveva escluso l’esistenza dell’elemento dell’impoverimento del donante, ritenendo che Caio non potesse donare beni dei quali non era mai stato proprietario. Ad avviso della Suprema Corte, l’interpretazione dei giudici di merito non è corretta, poiché le liberalità non donative – seppur condividono con l’archetipo della donazione l’elemento dell’arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore di un altro – si distinguono in quanto l’arricchimento del beneficiario non deriva dall’attribuzione di un diritto o dall’assunzione di un obbligo da parte del donante, ma si realizza in maniera diversa. Tale differenza si ripercuote, simmetricamente, sull’elemento dell’impoverimento. Infatti, nel caso di una donazione indiretta, che produce l’effetto di una donazione formale ma “indirettamente”, l’impoverimento non può essere inteso come trasferimento di un bene già appartenente al patrimonio del de cuius alla sfera patrimoniale della figlia Mevia. Piuttosto, deve essere considerato come il mancato esercizio consapevole – sorretto da intento liberale – della possibilità di incrementare il proprio patrimonio in favore della parte che, diversamente, non avrebbe conseguito alcun arricchimento. In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto l’impugnazione proposta da Tizio, enunciando il seguente principio di diritto: “La rinuncia del coniuge all’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento“. Conclusioni La decisione esaminata si configura come un rilevante punto di approdo per dottrina e prassi applicativa, richiamando gli interpreti a una verifica particolarmente attenta delle finalità e delle conseguenze concrete degli atti posti in essere dal de cuius. La pronuncia valorizza l’esigenza di un accertamento rigoroso, capace di far emergere la reale intenzione delle parti e l’effettivo riflesso patrimoniale dell’atto. Solo attraverso tale analisi è possibile pervenire a una qualificazione corretta della rinuncia a un diritto e a una definizione precisa dei suoi effetti nell’ambito della successione.