Abstract Con la risposta a interpello n. 239 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato un trust di diritto statunitense, inizialmente revocabile e quindi fiscalmente interposto, divenuto opaco successivamente alla morte del disponente secondo la normativa americana. In base all’atto istitutivo, il trust è stato invece qualificato dall’Amministrazione come “trasparente” ai fini fiscali italiani, con imputazione diretta dei redditi in capo ai beneficiari “individuati” residenti in Italia. Il caso Gli istanti erano persone fisiche residenti fiscalmente in Italia (“Istanti”) e beneficiari finali di un trust di diritto americano. Quest’ultimo era stato istituito in California da un cittadino statunitense che ricopriva contemporaneamente i ruoli di disponente, primo trustee e primo beneficiario, con ampi poteri di revoca e modifica esercitabili fino alla propria morte. Il patrimonio del trust era composto esclusivamente da beni mobili e immobili situati negli Stati Uniti. Alla morte del disponente è subentrato un nuovo trustee, anch’egli residente in America, il quale, in conformità all’atto istitutivo, ha avviato la liquidazione del trust fund e la distribuzione del ricavato ai beneficiari finali secondo le percentuali stabilite. In base alla normativa fiscale statunitense, fino al decesso del disponente il trust era considerato fiscalmente interposto (ndr. anche in Italia l’Agenzia si sarebbe pronunciata in questo senso), con tassazione dei redditi direttamente in capo al disponente stesso, mentre successivamente assume natura opaca, con tassazione in capo al trust. Su tali considerazioni, gli Istanti chiedono all’Agenzia di pronunciarsi in merito alla qualificazione del trust come opaco, trasparente o interposto, con riferimento al periodo successivo alla morte del disponente. La risposta L’Amministrazione esclude anzitutto che il trust possa essere considerato fiscalmente interposto nei confronti dei beneficiari italiani, riconoscendone l’autonoma soggettività d’imposta. Tale conclusione deriva dal fatto che l’atto istitutivo non evidenzia vincoli idonei a limitare l’autonomia del nuovo trustee, il quale dispone di pieni poteri gestionali e non risulta eterodiretto dai beneficiari, escludendo così che il trust possa limitarsi a un mero schermo formale. Il trust viene tuttavia qualificato dall’Agenzia come “trasparente” ai fini fiscali italiani, in quanto l’atto istitutivo riconosce ai beneficiari residenti il diritto a ricevere attribuzioni dal fondo del trust, rendendoli titolari di “reddito individuato” ex art. 73, co. 2, del TUIR. Si ricorda brevemente che la nozione di “trust trasparente” indica il trust con beneficiario di reddito “individuato” il cui reddito è tassato in capo al beneficiario mediante imputazione per trasparenza. In particolare, per “beneficiario individuato” deve intendersi il beneficiario che non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata. Tornando al caso di specie, secondo l’Agenzia, poiché i beneficiari residenti hanno diritto a pretendere il ricavato del trust (cioè redditi e patrimonio residuo) in misura predeterminata, i redditi prodotti dopo la morte del disponente devono essere imputati pro-quota a ciascun beneficiario residente a partire dall’esercizio in cui il trust è divenuto irrevocabile. La qualificazione “trasparente” del trust comporta che la tassazione dei redditi derivanti dallo stesso nei confronti dei beneficiari viene regolata dall’art. 44, co. 1, lett. g-sexies), del TUIR, il quale prevede che sono redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti […]”. Tale tipologia reddituale, dunque, concorrerà alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive IRPEF. Ulteriore implicazione di tale qualificazione riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale. Secondo la circolare n. 34/2022, i beneficiari di un trust non discrezionale (i.e. trasparente) assolvono pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e, dunque, indicano il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. In proposito, il provvedimento con prot. n. 2013/151663 stabilisce che in caso di trust trasparente, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare ai medesimi soggetti i dati utili per consentire loro la compilazione del quadro RW. In base a quanto stabilito dalla circolare n. 38/E/2013, tali dati sono “la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri”.