FRANCIA – Donation-partage (donazione con suddivisione anticipata tra gli eredi)

7 Agosto 2025

Abstract

La donation-partage è uno strumento francese, molto efficace per anticipare la divisione del patrimonio, proteggere la volontà dei donanti e ridurre le contestazioni tra eredi. In Francia, i beni donati con questa modalità non devono essere ricompresi nell’asse ereditario nella dichiarazione di successione.

La questione giuridica

La donation-partage è un istituto previsto dagli articoli 1075 e seguenti del Code civil francese, mediante il quale un disponente, in piena capacità e in vita, trasferisce con effetto immediato e irrevocabile la proprietà di tutto o parte del proprio patrimonio a favore dei suoi eredi, procedendo contestualmente alla divisione tra essi. Tale istituto realizza una duplice funzione: da un lato, costituisce una liberalità inter vivos, dall’altro, anticipa la ripartizione ereditaria, consentendo al disponente di predisporre la successione in forma ordinata, equitativa e conforme alla propria volontà. In tal modo, la donation-partage si configura come uno strumento di pianificazione successoria che mira a prevenire conflitti tra eredi e a garantire stabilità e certezza nella trasmissione del patrimonio.

Questo istituto si rivela particolarmente utile per i genitori (o altri ascendenti) che desiderano evitare futuri conflitti tra gli eredi, garantendo sin da subito una distribuzione chiara e condivisa dei beni. I beneficiari, infatti, vengono coinvolti attivamente nella divisione, potendo consultarsi e accordarsi sulla ripartizione, rafforzando così la coesione familiare e la stabilità patrimoniale.

Nel diritto successorio, quale principio generale, tutte le liberalità compiute in vita devono essere tenute in considerazione al momento della successione attraverso due principali meccanismi di calcolo:

  • la collazione, che mira ad assicurare l’uguaglianza tra gli eredi legittimi: consiste nel computare il valore delle donazioni ricevute da ciascun erede al fine di riequilibrare le rispettive quote ereditarie;
  • la riduzione, che ha lo scopo di tutelare la quota di riserva spettante agli eredi legittimari: serve a verificare che le donazioni effettuate non abbiano intaccato questa porzione indisponibile del patrimonio.

In entrambi i casi, i beni donati devono essere rivalutati al momento della morte del disponente, considerando altresì lo stato in cui si trovavano al momento della donazione.

Al contrario, la caratteristica essenziale della donation-partage, che la distingue da una semplice donazione, è la divisione anticipata e concordata dei beni tra i donatari. È questo elemento a conferirle una valenza successoria, pur trattandosi formalmente di un atto tra vivi.

La donation-partage rappresenta una delle rare eccezioni al divieto dei patti successori futuri, nella misura in cui consente la trasmissione anticipata di beni destinati a confluire nell’eredità. L’atto è soggetto alle forme richieste per le donazioni tra vivi e deve necessariamente essere redatto per atto pubblico notarile.

Quali sono i vantaggi della donation-partage?

La donation-partage offre numerosi vantaggi, dal punto di vista del diritto civile e sotto il profilo fiscale. Ecco i principali benefici:

  1. Ridurre i costi e prevenire i conflitti familiari: organizzare in anticipo la trasmissione del patrimonio consente di risparmiare sui costi di successione e di evitare eventuali tensioni tra eredi. La donation-partage permette di pianificare la successione secondo la volontà del donatore, stabilendo con chiarezza la ripartizione dei beni.
  2. Possibilità di riservare l’usufrutto: nell’ambito della donazione, i donatori possono riservarsi l’usufrutto sui beni oggetto di trasferimento, conservando così il diritto di utilizzarli e di percepirne i frutti civili, naturali o industriali (ad esempio, i canoni di locazione derivanti da immobili). In tal caso, i donatari acquisiscono unicamente la nuda proprietà, mentre l’usufrutto permane in capo ai donatori fino alla loro morte. Ai fini successori, la base imponibile sarà calcolata sul valore della nuda proprietà, che risulta inferiore rispetto a quello della piena proprietà e varia in funzione dell’età dell’usufruttuario al momento della donazione, secondo le tabelle previste dalla normativa vigente.
  3. Flessibilità contrattuale e personalizzazione mediante clausole specifiche: la donation-partage si caratterizza per l’elevata flessibilità che consente di inserire clausole personalizzate in funzione delle esigenze patrimoniali e familiari del donatore. Tra le principali clausole che possono essere previste, si segnalano:
    1. Clausola di accrescimento dell’usufrutto a favore del coniuge superstite, mediante la quale si dispone che, alla morte del coniuge, l’usufrutto si trasferisca automaticamente all’altro;
    1. Clausola di inalienabilità, che subordina l’alienazione o la disposizione del bene donato al previo consenso del donatore, limitando così la libertà del donatario in funzione di una tutela rafforzata;
    1. Clausola di mantenimento del bene nella sfera patrimoniale personale del donatario, la quale assicura che il bene resti estraneo alla comunione legale dei beni, evitando che possa essere oggetto di rivendicazioni da parte dell’eventuale coniuge in caso di separazione o divorzio.
    1. Clausola di vincolo su beni comuni – quando il donatore è sposato, può effettuare una donation-partage da solo e solo sui suoi beni personali. È anche possibile per i coniugi effettuare una donation-partage congiunta, riguardante i beni comuni. I coniugi dispongono quindi di una grande libertà in materia.

Tali clausole contribuiscono a modellare l’atto in modo conforme alle volontà del disponente e alla tutela degli equilibri familiari, senza compromettere la validità e l’efficacia della donazione.

  • Fiscalità favorevole: la donation-partage è soggetta al regime fiscale delle donazioni con alcuni vantaggi; i diritti di successione sono calcolati sulla base del valore dei beni al momento della donazione e non su quello al momento del decesso, come accade per una semplice donazione. Inoltre, nel caso di una donazione-partage tra genitori e figli, l’esenzione ammonta a 100.000 euro per ciascun genitore e per ciascun figlio, ed è rinnovabile ogni 15 anni. Queste esenzioni consentono di ridurre sensibilmente il carico fiscale legato al trasferimento del patrimonio, a seconda del valore dei beni trasferiti e del grado di parentela. Nel caso di donazione-partage con riserva di usufrutto la nuda proprietà dei beni donati è valutata solo in una frazione del valore totale del bene. Questa valutazione parziale consente di limitare i diritti di successione da pagare al momento del trasferimento patrimoniale. In tal modo, il donatore può trasferire una parte del suo patrimonio mantenendo l’usufrutto dei beni donati, garantendo così la propria sicurezza economica.

Osservazioni e confronto con il diritto italiano: il patto di famiglia

Nell’ordinamento italiano non esiste un istituto corrispondente alla donation-partage del diritto francese. Tuttavia, sul piano della ratio legis, un punto di contatto può essere individuato nel patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile. Entrambi gli strumenti, pur nella diversità delle rispettive strutture giuridiche, rispondono a un’esigenza comune: anticipare in vita gli effetti della successione, consentendo al disponente di organizzare la trasmissione del proprio patrimonio in modo ordinato e consapevole, prevenendo potenziali conflitti tra gli eredi al momento dell’apertura della successione.

Il patto di famiglia si caratterizza per un ambito applicativo più ristretto rispetto alla donation-partage poiché è riferibile esclusivamente al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie. In tal senso, esso è concepito come uno strumento di trasmissione generazionale dell’impresa familiare, con lo scopo di garantirne la continuità.

Più precisamente, il patto di famiglia è un contratto a contenuto successorio con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda — oppure, se titolare di partecipazioni societarie, le trasferisce, in tutto o in parte — a uno o più discendenti. Questo trasferimento può avvenire solo con il consenso del coniuge e di tutti coloro che, se la successione si aprisse in quel momento, sarebbero legittimari, ossia titolari di una quota di legittima per legge. Il patto, dunque, non può essere stipulato ignorando le posizioni successorie di questi soggetti, che sono parte necessaria dell’accordo.

A tutela dei legittimari non assegnatari, il patto prevede un obbligo di liquidazione: chi riceve l’azienda o le partecipazioni societarie deve corrispondere agli altri legittimari una somma di denaro pari al valore della quota che spetterebbe loro, salvo che questi rinuncino volontariamente, in tutto o in parte, a tale diritto. Ciò consente di evitare che l’assegnazione dell’azienda pregiudichi i diritti successori degli altri eredi, senza compromettere la funzionalità economica dell’impresa.

Il trasferimento ha effetto immediato e definitivo: l’azienda o le partecipazioni escono dal patrimonio del disponente e non rientrano nella sua successione. Alla morte del disponente, il trasferimento non può più essere messo in discussione e non è ammessa l’azione di riduzione, tipicamente prevista per le disposizioni lesive della legittima. Il bene oggetto del patto, pertanto, resta definitivamente acquisito al patrimonio del discendente beneficiario, salvo rare eccezioni previste dalla legge.

Dal punto di vista fiscale, il patto di famiglia è soggetto ad un regime agevolato, volto a favorire il passaggio generazionale dell’impresa; infatti, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie tramite patto di famiglia è esente da imposta di donazione e da imposta sulle successioni, purché siano rispettati alcuni requisiti: in particolare, nel caso di trasferimento d’azienda è richiesto che il beneficiario prosegua l’attività imprenditoriale, mentre nel caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali è necessario che il beneficiario detenga il controllo per almeno cinque anni. Inoltre, per usufruire pienamente delle agevolazioni è necessario che il patrimonio trasferito consista in un’azienda, in partecipazioni in società, o in beni funzionali all’attività economica, e che il discendente mantenga l’impegno alla continuità aziendale.

Pertanto, sebbene il patto di famiglia italiano non sia sovrapponibile alla donation-partage francese, esso ne condivide l’intento principale: evitare il frazionamento del patrimonio familiare e assicurare una trasmissione ordinata e stabile dei beni, in particolare dell’impresa, nel rispetto dell’equilibrio tra libertà negoziale del disponente e tutela dei diritti ereditari dei legittimari.

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