Abstract La sentenza n. 329 del 2025 del Tribunale di Padova, oggetto del presente commento, affronta il tema della validità del trust autodichiarato. La questione si colloca al centro del dibattito in materia di pianificazione patrimoniale, ambito in cui l’utilizzo dello strumento del trust è sempre più frequente. In tale contesto, risulta essenziale che i trust siano strutturati con requisiti di solidità giuridica tali da garantirne la tenuta rispetto a eventuali contestazioni di nullità. Il caso Il caso oggetto della pronuncia trae origine dall’istituzione di un trust di natura familiare. Con atto del 2010, il disponente costituiva un trust autodichiarato, attribuendo a sé stesso la qualifica di trustee e designando come beneficiari i propri discendenti. Successivamente, nella medesima veste di trustee del trust, egli procedeva all’acquisto – con risorse proprie – di un immobile destinato a confluire nel fondo in trust, nel quale lo stesso stabiliva la propria residenza. Nel 2020, mediante atto di modifica dell’atto istitutivo, il disponente rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di trustee, nominando quale nuovo trustee una società fiduciaria interamente partecipata da un proprio socio in affari. A seguito di tali vicende, l’ex coniuge del disponente – titolare di un credito di circa Euro 380 mila per il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione giudiziale – conveniva in giudizio, sia in proprio che in qualità di genitore convivente dei due figli, il disponente e il nuovo trustee. La parte attrice chiedeva al Tribunale, inter alia, di accertare e dichiarare: A fondamento delle proprie domande, l’attrice deduceva la nullità del trust perché simulato e immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., nonché la violazione dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1985, in assenza dell’essenziale requisito della segregazione patrimoniale. A suo dire, infatti, il disponente non avrebbe mai effettivamente perso la disponibilità dell’immobile oggetto del fondo in trust, configurandosi così un “sham trust” avente come unico obiettivo quello di sottrarre il bene alle legittime pretese creditorie. Il disponente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree, rivendicando la piena validità ed efficacia del trust, nonché la corretta segregazione del patrimonio sin dalla sua costituzione. La pronuncia Il Tribunale ha dichiarato la nullità del trust ritenendo sussistente un vizio strutturale dell’atto istitutivo, idoneo a escludere la validità del trust per mancanza di segregazione e per interferenza del disponente nella gestione. La pronuncia in commento offre un’analisi approfondita sulla validità del trust autodichiarato, soffermandosi in particolare sull’ammissibilità di tale figura alla luce dei principi di segregazione patrimoniale e autonomia gestionale propri dell’istituto. Il Tribunale di Padova considera centrale, nella valutazione di validità, il caso in cui il trustee coincida con il disponente (settlor) ed eserciti poteri ampi e incisivi nella gestione del patrimonio conferito nel fondo in trust. In tale configurazione, si impone un esame attento volto a verificare se tali poteri siano compatibili con la reale separazione del fondo in trust dal patrimonio personale del disponente-trustee. Come noto, nella logica dell’istituto, il trustee assume la titolarità dei beni non in qualità di pieno proprietario, bensì quale soggetto tenuto a gestire e disporre dei beni nell’interesse dei beneficiari e in coerenza con lo scopo indicato nell’atto istitutivo. Al tempo stesso, il disponente non può mantenere un potere diretto o penetrante sulla gestione del patrimonio conferito, poiché ciò comprometterebbe il presupposto indefettibile della segregazione. Ne deriva che, qualora manchi un effettivo spossessamento dei beni, o il trustee eserciti poteri equivalenti a quelli del proprietario, ovvero il disponente continui a interferire in modo rilevante nella gestione del fondo, il trust risulta privo dei requisiti di validità richiesti dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1985. Nel caso di specie, il giudice ha posto l’attenzione su due disposizioni dell’atto istitutivo che, di fatto, vanificano ogni reale separazione tra il patrimonio personale del disponente e quello in trust: Tali previsioni, unite alla qualifica del disponente come trustee, evidenziano la persistenza di un controllo diretto da parte del disponente sulla gestione e disponibilità dei beni in trust. Egli, infatti, si era riservato poteri sostanziali: decidere la distribuzione dei beni, stabilire i poteri del trustee, nominare o revocare il guardiano, porre termine al trust e, soprattutto, utilizzare personalmente i beni o i redditi del fondo in caso di necessità patrimoniali. A rafforzare l’assenza di autonomia tra settlor e trustee vi è un ulteriore elemento fattuale rilevato dal giudice di prime cure: poche settimane prima della nomina del nuovo trustee, il disponente, ancora nella veste di trustee, concedeva in locazione l’immobile oggetto del trust, vincolandone l’utilizzo e compromettendo la futura autonomia decisionale del trustee subentrante nella gestione del bene. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale si è pronunciato sulla nullità del trust. Conclusioni La sentenza analizzata pone in rilievo la delicatezza dell’equilibrio tra le diverse esigenze che si manifestano nella costituzione di un trust autodichiarato. In tale configurazione, assume rilievo centrale la sovrapposizione soggettiva tra disponente e trustee, la cui valutazione deve essere condotta alla luce del principio cardine della segregazione patrimoniale. È infatti essenziale che i beni conferiti nel trust risultino effettivamente separati dal patrimonio personale del trustee-disponente, sia sotto il profilo giuridico che gestionale. A tal fine, occorre verificare che i poteri attribuiti al trustee non siano tali da svuotare di contenuto l’autonomia del fondo in trust, compromettendone la funzione e l’efficacia quali strumenti di pianificazione patrimoniale genuina e opponibile ai terzi.