L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esistenza di un patto di sospensione del rapporto di lavoro non rappresenta un ostacolo per l’accesso al regime per gli impatriati, purché siano rispettate le altre condizioni previste dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023. Inoltre ha ribadito che, in assenza di continuità tra il datore di lavoro estero e quello italiano successivo al rientro, il periodo minimo di residenza fiscale all’estero necessario per beneficiare dell’agevolazione rimane pari a tre anni (risposta ad interpello n. 142, pubblicata il 27 maggio 2025). Il caso La vicenda oggetto di interpello riguarda un cittadino italiano assunto il 1° giugno 2007 dalla società Alfa con contratto a tempo indeterminato. A partire dal 2008, quest’ultimo è stato distaccato all’estero, inizialmente per conto della stessa Alfa e successivamente – dal settembre 2011 al dicembre 2022 – distaccato presso la società Beta. A partire dal 1° gennaio 2023, il suo contratto è stato trasferito da Alfa alla società Gamma, che è subentrata nel rapporto lavorativo. Nel corso dello stesso mese il lavoratore ha siglato con Gamma un patto di sospensione del rapporto di lavoro, valido dal 15 gennaio al 31 dicembre 2023, poi prorogato fino al 31 dicembre 2025, senza alcuna retribuzione né obblighi contributivi o previdenziali. A seguito della stipula dell’accordo sospensivo, ha accettato una proposta di lavoro da Beta per svolgere attività professionale all’estero. Dunque, il lavoratore, iscritto all’AIRE dal 2023 ed in possesso di una laurea che soddisfa i requisiti di alta qualificazione previsti dalla normativa vigente, intende rientrare in Italia a partire dal 1° gennaio 2026 per riprendere l’attività lavorativa presso la società Gamma, trasferendo contestualmente la propria residenza fiscale. Alla luce di tali circostanze, l’istante chiede se possa accedere al regime agevolato per i lavoratori impatriati previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023, e in particolare se il patto di sospensione possa rappresentare un ostacolo all’accesso a tale beneficio. La risposta L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, richiama la disposizione contenuta nell’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, che disciplina le condizioni per accedere al regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori impatriati. Secondo detta normativa, l’accesso al beneficio è subordinato alla durata della residenza fiscale all’estero. In particolare, il periodo minimo richiesto di residenza all’estero è pari a tre anni ma se il lavoratore presta l’attività lavorativa in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è esteso a: Tuttavia, laddove non vi sia continuità tra il datore di lavoro estero e quello italiano dopo il rientro, il requisito minimo di residenza all’estero si riduce a tre periodi d’imposta. La verifica va compiuta valutando se, nell’anno del trasferimento della residenza fiscale in Italia, il lavoratore continui a operare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero. Nell’istanza non sono chiaramente indicati i rapporti intercorrenti tra le società Alfa, Beta e Gamma, pertanto l’Agenzia delle Entrate si esprime in termini teorici ribadendo che, in assenza di coincidenza tra il datore di lavoro estero e quello presso il quale l’Istante lavorerà in Italia (ovvero non si deve trattare di medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), del codice civile) il periodo minimo richiesto di residenza fiscale all’estero per accedere al regime impatriati sia pari a tre anni. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria precisa che la sottoscrizione di un patto di sospensione del rapporto di lavoro con la società Gamma – volto a consentire lo svolgimento di attività all’estero – non costituisce elemento ostativo all’accesso al regime agevolato, in quanto la normativa non pone vincoli in merito alla presenza di tali accordi, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla legge.